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Legge

2004. február 19.

Legge



sugli studi in Ungheria compiuti da cittadini non ungheresi

Estratto della legge modificata sull’Istruzione Pubblica no. LXXIX. del 1993

Per poter esercitare i diritti allo studio sulla base della parita`,   come stabilito nella Costituzione della Repubblica Ungherese, per far valere la liberta` di coscienza, di culto, e l’educazione all’amore della patria nell’istruzione pubblica, per la realizzazione del diritto delle minoranze nazionali ed etniche all’insegnamento nella loro lingua madre, per la determinazione dei diritti e degli obblighi dei bambini, degli studenti, dei genitori e degli occupati nell’istruzione pubblica, per la gestione e per la funzione di un sistema d’istruzione pubblica che garantisca conoscenze moderne, il Parlamento promulga la legge seguente:

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI DI ATTINENZA INTERNAZIONALE

Studi svolti in Ungheria di cittadini non ungheresi

e proseguimento in Ungheria degli studi iniziati all’estero

110.§ (1) Il cittadino non ungherese e` soggetto all’obbligo scolastico in Ungheria, in quanto sia minorenne disponente di permesso di soggiorno rifugiato, migrante, immigrante, residente, umanitario richiedente di diritto d’asilo secondo le leggi ungheresi, senza accompagnamento, oppure minorenne disponente di permesso di soggiorno insieme ai genitori o di permesso di soggiorno umanitario. L’esistenza delle condizioni va attestata all’ammissione dello studente all’istituto di educazione e/o istruzione.

                (2) Se il perido di soggiorno nel territorio della Repubblica Ungherese

a)        non supera un anno, sulla richiesta dei genitori;

b)        se supera un anno, per legge il giovane diventa soggetto all’obbligo scolastico. Il punto a) va applicato anche a coloro che possiedono il visto di soggiorno.

(3) Il cittadino non ungherese puo` avvalersi dell’educazione all’asilo, dell’istruzione scolastica, dei servizi specifici pedagogici a condizioni identiche a quelle dei cittadini ungheresi durante il periodo dell’obbligo scolastico, nel corso degli studi iniziati in tale periodo, e proseguiti dopo la cessazione del periodo dell’obbligo scolastico.

(4) Il cittadino non ungherese, disponente di una lettera d’invito del Ministero dell’Istruzione Pubblica, puo` avvalersi del trattamento determinato nella lettera d’invito a condizioni identiche a quelle  dei cittadini ungheresi.

(5) I figli dei membri delle rappresentanze diplomatiche o consolari – se non appartenenti ai commi (1)-(2) – in base al principio di reciprocita`, sono esenti dal pagamento delle tasse scolastiche e dal rimborso delle spese. In quanto alle questioni di reciprocita` la delibera rientra sotto la competenza del Ministero degli Affari Esteri.

(6) Il cittadino non ungherese non cadente sotto il vigore dei commi (1)-(4) – se un contratto internazionale o una legge non disponesse diversamente, oppure in mancanza di reciprocita` che assicuri la gratuita` – paga una retta per il trattamento all’asilo, alla scuola ed al collegio, e per l’utilizzazione del servizio specifico pedagogico. Questa retta non puo` superare la proporzione delle spese correnti connessi con i compiti specifici per uno studente. In base alle regole determinate dal gestore, il direttore dell’istituto d’istruzione pubblica puo` ridurre la retta o esonerare lo studente dal pagamento della retta.

(7) Dalla data dell’entrata in vigore della legge promulgante l’accordo internazionale sull’adesione della Repubblica Ungherese all’Unione Europea, i cittadini degli stati membri delle Comunita` Europee possono avvalersi degli servizi assicurati dalla legge a pari condizioni con quelle dei cittadini ungheresi.

(8) Per l’educazione all’asilo, e per l’educazione e l’istruzione alla scuola dei cittadini determinati nei commi (1) e (7), il ministro dell’istruzione emette dei sistemi pedagogici (programmi d’istruzione).

111.§ (1) Gli studi iniziati all’estero e non terminati possono essere proseguiti nel sistema scolastico dell’istruzione pubblica ungherese. In quanto allo scomputo degli studi ed all’ammissione dello studente la decisione rientra nella sfera di competenza del direttore di scuola.

(2) Se il direttore di scuola non riuscisse a decidere in quanto allo scomputo, deve richiedere l’opinione del ministro dell’istruzione, oppure nel caso di istruzione professionale, il parere del ministro responsabile per l’istruzione professinale.

CAPITOLO VIII.

I PRINCIPI DEL FINANZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizi gratuiti

114.§ (1) Servizi gratuiti utilizzabili negli istituti di educazione e di istruzione gestiti dalle autorita` locali e dagli enti statali e nell’ambito dell’esercizio dei compiti da parte delle autorita` locali:

a)        all’asilo

-           le occupazioni all’asilo [(1) comma 24.§] in caso di lezioni logopediche, o preventive per dislessia, occupazione di recupero di due ore al giorno per i bambini richiedenti forme di educazione particolari,

-           controllo sanitario regolare dei bambini,

-           utilizzo degli strumenti e degli istituti dell’asilo per l’utilizzo degli servizi gratuiti,

b)        nella scuola elementare, e nelle classi instauranti la cultura generale in tutti i casi, – ad eccezione di quanto ai paragrafi 115-116. – nelle scuole professionali e nelle scuole medie

-           le lezioni di scuola [commi (3)-(11) paragrafo 52.];

-           nell’insegnamento secondo il piano di lavoro dell’insegnamento diurno la preparazione per la prima e per la seconda professione, nell’ambito di questo e – nei casi determinati nei commi (8) e (10) del 27.§ - nell’insegnamento di recupero e durante il trasferimento delle conoscenze necessarie per il primo lavoro, per iniziare la vita, mezzi di protezione (tuta) e strumenti igienici ;

-           nelle classi prima-decima la ripetizione della classe, nelle classi undicesima-tredicesima e nelle classi di istruzione professionale, una prima volta la ripetizione della classe, una seconda volta e altre volte la ripetizione della classe nel caso in cui fosse necessario, ma non perche` lo studente non aveva adempito ai doveri di studio;

-           lezioni al di fuori alle lezioni organizzate a carico dei limiti di tempo determinati nel comma (7) del 52.§, comprese le competizioni di studi e professionali, le giornate degli studenti, il coro, e altre attivita` artistiche del programma pedagogico, i club sportivi scolastici, l’educazione fisica quotidiana, i campionati studenteschi, ed anche le gare ed i campionati tra scuole,

-           la sorveglianza prima delle lezioni, durante il periodo per la mensa, e fino alla fine della decima classe le lezioni dopo scuola, salette di studio;

-           l’esame d’ammissione, l’esame di qualificazione, l’esame intermedio, l’esame integrativo, l’esame di riparazione, l’esame di attitudine professionale, e esame di adeguatezza professionale,

-           durante il rapporto giuridico di studente l’esame di cultura di base, l’esame di maturita`, il primo ed il secondo esame professionale, e nel caso di un esame iniziato durante il periodo dell’obbligo scolastico, l’esame completivo ed il primo esame di riparazione;

-           utilizzo dei mezzi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche (biblioteche, laboratori, centri informatici, impianti sportivi e per il tempo libero) durante l’utilizzo degli servizi gratuiti;

c)           nei collegi, nel caso di partecipazione all’istruzione determinata nel punto b)

-           le occupazioni di collegio [comma (7) del 53.§];

-           l’assicurazione delle condizioni di alloggio – adeguate alle norme specifiche determinate dalla legge;

-           continua sorveglianza pedagogica e regolare controllo sanitario;

-           utilizzo dei mezzi e degli strumenti del collegio (biblioteche, laboratori, centri informatici, impianti sportivi e per il tempo libero, ecc.) durante l servizi gratuiti e durante   alloggio;

-           nel caso di studenti richiedenti di educazione-istruzione specifica, pieno trattamento adeguato al suo stato.

(2) Nel caso degli studenti richiedenti forme specifiche di educazione-istruzione, l’alloggio (il trattamento) nel colleggio e` sempre gratuito.

(3) Preparazione gratuita di sviluppo [comma (6) del 30.§] utilizzo degli servizi specifici pedagogici (34.§).

(4) Nell’ambito degli servizi gratuiti, la conoscenza, l’elaborazione delle materie scolastiche prescritte per tutti e connesse con il programma pedagogico, nel`ambito del programma educativo, le possibilita` culturali, artistiche, sportive e di altro genere, le escursioni, le scuole forestali possono essere organizzati a carico del budget dell’istituto di educazione e/o istruzione. Il consiglio scolastico - in mancanza del consiglio scolastico l’organizzazione (comunita`) scolastica dei genitori, l’autorita` studentesca della scuola – puo` determinare la somma massima, la quale non puo` essere superata durante la realizzazione dei programmi organizzati dall’istituto d’istruzione e non appartenenti agli servizi gratuiti.

Obbligo di pagamento di retta

115.§ (1) Servizi utilizzabili contro pagamento di retta negli istituti di educazione e di istruzione gestiti dalle autorita` locali e dagli enti statali e nell’ambito dell’esercizio dei compiti da parte delle autorita` locali:

                a)

                b) occupazioni al di fuori delle lezioni non elencate nel paragrafo 114., dalla classe undicesima

dell’istruzione scolastica, e lezioni dopo scuola, salette di studio;

c) negli istituti elementari   istruzione delle arti

-           sei lezioni alla settimana per imparare le pratiche e le teorie della materia principale, un esame all’anno ed una presentazione artistica, una volta la ripetizione della classe – per l’inadempimento degli studi;

-           richiesta ed utilizzo delle istituzioni, e delle attrezzature della scuola nell’ambito di questi servizi;

d) ad eccezione dell’insegnamento organizzato secondo il piano di lavoro dell’insegnamento diurno, nell’insegnamento degli adulti, dalla classe undicesima, nel liceo e nelle scuole medie professionali, e durante la prima qualifica nelle scuole medie professionali, nelle classi di istruzione professionale in quanto elencato nei punti b)-c) del comma (1) del paragrafo 114.;

e) nel liceo, nelle scuole medie professionali dalla classe undicesima, nelle scuole medie professionali e nelle scuole professinali, nel caso di una seconda ripetizione della classe per l’inadempimento degli studi, in quanto determinato nei punti b)-c) del comma (1) del paragrafo 114.;

f)

(2) Il punto e) del comma (1) va applicato anche per i partecipanti all’istruzione degli adulti.

(3) Per l’alimentazione del bambino, dello studente nell’istituto dell’educazione-istruzione va pagata una retta fissata dalla legge.

Obbligo di pagamento di tassa scolastica

116.§ (1) Servizi utili zabili contro pagamento di tassa scolastica negli istituti di educazione e di istruzione gestiti dalle autorita` locali e dagli enti statali e nell’ambito dell’esercizio dei compiti da parte delle autorita` locali:

a)       nell’istruzione elementare delle arti le lezioni scolastiche al di fuori da quelle determinate nel 115.§, e superata l’eta` di 22 anni, tutte le lezioni scolastiche;

b)       oltre a quanto determinato nei paragrafi 114-115., all’ottenimento della qualifica professionale le possibilita` elencate nei punti b)-c) del comma (1) del 114.§;

c)        all’asilo, nella scuola, e nel collegio l’educazione e l’istruzione ed i relativi servizi non connessi con il piano di studio locale (attivita` di base), oppure con il programma pedagogico e di educazione;

d)       nel liceo, nelle scole medie professionale dalla classe undicesima, nelle scuole medie e professionali e nelle scuole professionali nel caso di ripetizione alla terza ed altre volte della classe a per l’inadempimento degli studi, in quanto determinato nei punti b)-c) del comma (1) del paragrafo 114.;

e)        gli esami di cultura di base, di maturita` e professionale iniziati dopo la cessazione del rapporto giuridico di studente – compresi anche gli esami di riparazione – e gli esami iniziati, ma non terminati durante il suddetto rapporto, il secondo o altri esami di riparazione.

(2) I punti d)-e) del comma (1) vanno applicati anche per i partecipanti all’istruzione degli adulti.

La somma della retta e della tassa scolastica

117.§ (1) La retta pagata ogni anno scolastico, per compito professionale – calcolata all’inizio dell’anno scolastico –

a)       quidici-venticinque per cento nel caso determinato nel punto b) del comma (1) del 115.§;

b)       cinque-dieci per cento nel detenrmiato nel punto c) del comma (a) del 115.§, per gli studenti sotto i 18 anni;

c)        quindici-trenta per cento nel caso determiato nel punto c) del comma (a) del 115.§, per gli studenti oltre ai 18 anni, ma sotto i 22 anni;

d)       venti-quaranta per cento nel caso determinato nel punto d) del comma (1) del 115.§;

e)        venticinque-cinquanta per cento nel caso determinato nel punto e) del comma (1) del 115.§;

della proporzione per studente delle spese correnti.

(2) La retta va ridotta – in modo stabilito dal gestore – a seconda dei risultati scolastici.

(3) La tassa scolastica per ogni anno scolastico – calcolata all’inizio dell’anno scolastico - non puo` superare la proporzione delle spese correnti connesse con i compiti specifici per uno studente. La tassa scolastica va ridotta – ad eccezione dell’educazione-istruzione di tipo imprenditoriale – in dipendenza dei risultati scolastici.

(4) Il gestore stabilisce le regole – eccetto quelle dell’educazione-istruzione di tipo imprenditoriale, ed dei relativi servizi – in base alle quali il direttore d’asilo, di scuola e di collegio decidono in quanto al trattamento gratuito, all’importo della retta e della tassa scolastica, alle possibili facilitazioni da poter concedere in base ai risultati scolastici ed in base allo stato sociale, ed in quanto al modo di pagamaento di essi.

(5) Per quanto riguarda la tassa scolastica dell’utilizzo dell’educazione-istruzione svolta – secondo lo statuto sociale – in modo imprenditoriale, e dei relativi servizi le decisioni vengono prese dal direttore d’asilo, di scuola, e di collegio.

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